Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Incremento di tre miliardi di euro dell'importo fissato per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa-organizzativa e di spesa dell'ente regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione (non risultando innovata la disciplina precedente e le forme istituzionali di coinvolgimento delle Regioni) - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione tra enti. La disposizione censurata prevede un semplice incremento (di tre miliardi di euro) dell'importo fissato per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria, aumento che non può ritenersi lesivo delle competenze legislative delle Regioni, anche perché nessuna innovazione viene apportata alla precedente disciplina, ivi comprese le forme istituzionali di coinvolgimento delle Regioni e di accordo con le stesse. È opportuno rilevare che l'aumento previsto corrisponde al fabbisogno definito nel Memorandum siglato il 17 aprile 2007 dai Ministri dello sviluppo economico e della salute e dai Presidenti di otto Regioni meridionali ed insulari, al fine di superare la separazione tra le politiche di finanziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari e le politiche di investimento strutturale.
- V., citata, sentenza n. 45 del 2008.