Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Finanziamento per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico in sanità - Previsione di nuovi e puntuali vincoli di destinazione delle somme stanziate in aumento rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007 - Violazione della potestà legislativa regionale in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure promosse "in via subordinata".
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 280, lett. a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, terzo comma, Cost. (assorbita la questione promossa, «in via subordinata», con riferimento al principio di leale collaborazione). La disposizione censurata - prevedendo che il maggiore importo di cui all'art. 1, comma 796, lettera n), della legge finanziaria 2007 sia vincolato per 100 milioni di euro al potenziamento delle unità di risveglio dal coma; per 7 milioni di euro al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale; per 3 milioni di euro all'acquisto di nuove metodiche analitiche, «basate sulla spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci» - pone nuovi e puntuali vincoli di destinazione delle somme stanziate in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente (governo del territorio e tutela della salute)
- V., citata, sentenze n. 168, n. 142, n. 63, n. 50 e n. 45 del 2008.