Sentenza 99/2009 (ECLI:IT:COST:2009:99)
Massima numero 33302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33296  33297  33298  33299  33300  33301  33303


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Modifica del fondo per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative - Previsione di vincoli puntuali alla destinazione di somme stanziate in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure promosse "in via subordinata".

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 280, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, terzo comma, Cost. (assorbita la questione promossa, «in via subordinata», con riferimento al principio di leale collaborazione). La disposizione censurata modifica la previsione e l'ammontare di un fondo a destinazione vincolata già esistente nell'originario testo del comma 796, lettera n), dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 e stabilisce che 150 milioni di euro sono vincolati ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative; ma, in tal modo, pone vincoli puntuali alla destinazione di somme stanziate in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente (governo del territorio e tutela della salute).

- Per dichiarazione di incostituzionalità di una norma corrispondente contenuta nella legge finanziaria 2007, v., citata, sentenza n. 45 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 280

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 3

Altri parametri e norme interposte