Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Modifica del fondo per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative - Previsione di vincoli puntuali alla destinazione di somme stanziate in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure promosse "in via subordinata".
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 280, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, terzo comma, Cost. (assorbita la questione promossa, «in via subordinata», con riferimento al principio di leale collaborazione). La disposizione censurata modifica la previsione e l'ammontare di un fondo a destinazione vincolata già esistente nell'originario testo del comma 796, lettera n), dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 e stabilisce che 150 milioni di euro sono vincolati ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative; ma, in tal modo, pone vincoli puntuali alla destinazione di somme stanziate in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente (governo del territorio e tutela della salute).
- Per dichiarazione di incostituzionalità di una norma corrispondente contenuta nella legge finanziaria 2007, v., citata, sentenza n. 45 del 2008.