Sentenza 99/2009 (ECLI:IT:COST:2009:99)
Massima numero 33303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia sanitaria - Criteri - Priorità degli interventi relativi alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa-organizzativa e di spesa dell'ente regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione, trattandosi della determinazione da parte dello Stato di principio fondamentale in materia di legislazione concorrente - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia sanitaria - Criteri - Priorità degli interventi relativi alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa-organizzativa e di spesa dell'ente regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione, trattandosi della determinazione da parte dello Stato di principio fondamentale in materia di legislazione concorrente - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 280, lett. c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione tra enti. La norma censurata si limita, infatti, ad introdurre un criterio di priorità nella realizzazione degli interventi nel campo dell'edilizia sanitaria, la cui programmazione ed attuazione spetta alle Regioni. Si tratta di principi fondamentali che lo Stato è competente a stabilire in una materia, come quella in questione, ascrivibile alla potestà legislativa concorrente.
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 280, lett. c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione tra enti. La norma censurata si limita, infatti, ad introdurre un criterio di priorità nella realizzazione degli interventi nel campo dell'edilizia sanitaria, la cui programmazione ed attuazione spetta alle Regioni. Si tratta di principi fondamentali che lo Stato è competente a stabilire in una materia, come quella in questione, ascrivibile alla potestà legislativa concorrente.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 280
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 120
co. 2
legge costituzionale
art. 11
Altri parametri e norme interposte