Sentenza 99/2009 (ECLI:IT:COST:2009:99)
Massima numero 33303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33296  33297  33298  33299  33300  33301  33302


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia sanitaria - Criteri - Priorità degli interventi relativi alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa-organizzativa e di spesa dell'ente regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione, trattandosi della determinazione da parte dello Stato di principio fondamentale in materia di legislazione concorrente - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 280, lett. c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione tra enti. La norma censurata si limita, infatti, ad introdurre un criterio di priorità nella realizzazione degli interventi nel campo dell'edilizia sanitaria, la cui programmazione ed attuazione spetta alle Regioni. Si tratta di principi fondamentali che lo Stato è competente a stabilire in una materia, come quella in questione, ascrivibile alla potestà legislativa concorrente.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 280

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 120  co. 2

legge costituzionale  art. 11

Altri parametri e norme interposte