Ordinanza 100/2009 (ECLI:IT:COST:2009:100)
Massima numero 33305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33304


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Calabria - Istituzione di un'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano - Denunciata violazione dei criteri costituzionali di riparto dell'imposizione tributaria tra Stato e Regioni, assoggettamento retroattivo al pagamento di un tributo, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente - Difetto di motivazione sulla rilevanza (stante la possibilità, prospettata dal rimettente, di contrasto della norma censurata con il diritto comunitario) - Descrizione carente e contraddittoria della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, sollevate, in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione, denunciando che la norma impugnata avrebbe "istituito", con effetto retroattivo, l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, incidendo illegittimamente su un tributo statale. Infatti, il dubbio manifestato dal giudice a quo con riguardo alla possibilità di non applicare la norma impugnata per contrasto con le direttive comunitarie n. 92/12/CEE e n. 92/81/CEE (di cui lo stesso rimettente non esclude il carattere direttamente applicabile, riservandosi in ogni caso di ricorrere al rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia) rende difettosa la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, rispetto alla quale "la questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico". Inoltre, è del tutto carente e contraddittoria la descrizione della fattispecie propria dei giudizi a quibus, non essendo delimitato con chiarezza l'oggetto della questione, la cui asserita inerenza alla "imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale" non trova corrispondenza nella lettera della norma impugnata, la quale si riferisce alla sola addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.

- Sulla precedenza logico-giuridica della questione di compatibilità comunitaria, v., citate, sentenza n. n. 284 del 2007, ordinanza n. 415 del 2008.

- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancanza o contraddittoria descrizione della fattispecie di causa, v., citate, ordinanza n. 15 del 2009, ordinanza n. 444 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/06/2003  n. 8  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte