Ordinanza 101/2009 (ECLI:IT:COST:2009:101)
Massima numero 33306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto più profili - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità incostituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, sollevate in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Cost. Invero, con la sentenza n. 350 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006, sicché le questioni di costituzionalità delle medesime disposizioni sono divenute prive di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata dichiarazione d'incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis, ordinanze n. 45 del 2009; n. 449, n. 415 e n. 269 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  03/03/2006  n. 6  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte