Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto più profili - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità incostituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, sollevate in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Cost. Invero, con la sentenza n. 350 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006, sicché le questioni di costituzionalità delle medesime disposizioni sono divenute prive di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata dichiarazione d'incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis, ordinanze n. 45 del 2009; n. 449, n. 415 e n. 269 del 2008.