Ordinanza 102/2009 (ECLI:IT:COST:2009:102)
Massima numero 33307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Competenza del Giudice dell'udienza preliminare anche per i delitti di competenza della Corte di assise - Denunciata violazione dei principi di sovranità popolare, del giudice naturale precostituito per legge e dei principi relativi alla funzione giurisdizionale e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen, censurato, in riferimento agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 Cost., nella parte in cui demanda al giudice dell'udienza preliminare lo svolgimento del giudizio abbreviato anche nei procedimenti di competenza della corte di assise. Non è violato il principio del giudice naturale, da intendersi come quello prefigurato dalla legge secondo criteri generali che appartengono alla discrezionalità legislativa: entro tali limiti non può essere motivo di censura la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione che possa essere rivendicata da uno o dall'altro organo della giurisdizione. Specificatamente, va esclusa la "costituzionalizzazione" della corte di assise come giudice naturale per i reati di sua competenza, con qualunque rito siano svolti i relativi processi, posto che spetta al legislatore ordinario stabilire i tempi e i modi della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. L'attribuzione della competenza al giudice dell'udienza preliminare non è né arbitraria né irragionevole, restando nell'area delle scelte discrezionali con cui il legislatore valorizza i connotati specifici del giudizio abbreviato, al cui governo può bastare un giudice monocratico. Inoltre, non vi è neppure una incompiuta predeterminazione per legge della competenza, poiché non si configura una situazione in cui il solo imputato sarebbe arbitro di scegliersi il giudice, posto che la scelta dell'imputato riguarda il rito, con tutte le sue caratteristiche. Non si configura nemmeno una lesione delle condizioni di parità delle parti, visto che la scelta del rito non reca pregiudizio agli interessi di cui la parte pubblica è portatrice. Infine, non sussiste lesione del diritto di difesa, sotto il profilo dei criteri di valutazione della prova, che sono identici sia per la corte d'assise nel giudizio ordinario che per il giudice monocratico nel giudizio abbreviato.

- Sul giudice naturale precostituito per legge, ex multis, sentenze n. 460/1994, n. 305 e n. 217/1993, n. 375/1991, n. 135/1980, n. 88/1962, n. 29/1958; ordinanze n. 138/2008, n. 193/2003, n. 481/2002.

- Sulla esclusione della lesione dei parametri evocati in relazione al giudizio abbreviato nel processo penale militare v., citata, sentenza n. 460/1994.

- Sul giudizio abbreviato v. citata sentenza n. 691/1991.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 438  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte