Amnistia ed indulto - Elenco delle esclusioni oggettive dall'indulto concesso dalla legge n. 241/2006 - Mancata inclusione del delitto di riciclaggio di cui all'art. 648- ter cod. pen. - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie criminosa di cui all'art. 648- bis cod. pen. e dedotta violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Richiesta di intervento additivo ' in malam partem ' - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non stabilisce che l'indulto concesso dalla medesima legge non si applica al delitto previsto dall'art. 648-ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), limitatamente all'ipotesi in cui «l'impiego in attività economiche o finanziarie riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope». Infatti, posto che, nella specie, l'indulto - varato al fine di far fronte ad una esigenza di sovraffollamento degli istituti penitenziari - ha valore di regola generale, abbracciando più reati commessi sino al 2 maggio 2006, il rimettente invoca una pronuncia additiva in malam partem che avrebbe l'effetto di sottrarre i condannati per il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. alla fruizione del beneficio, modificandone in senso deteriore il trattamento e a ciò osta il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, della Costituzione, che - fatta eccezione per l'ipotesi, che non ricorre tuttavia nella specie, in cui il sindacato verta sulle cosiddette norme penali di favore - impedisce tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quelle esistenti a casi non previsti, quanto di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità.
- Sul sindacato sulle norme penali di favore, v., citate, sentenza n. 394/2006, ordinanza n. 164/2007.
- Sul divieto di pronunce additive in malam partem sulle cause di estinzione del reato v., citate, sentenze n. 324 e n. 65/2008, n. 317/2000.
- Sul divieto di pronunce additive in malam partem su aspetti inerenti alla punibilità v., citata, ordinanza n. 297/1997.