Salute (tutela della) - Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina - Ordinanza contingibile e urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative provinciali nonché del principio di leale collaborazione - Carenza di motivazione circa l'ascrivibilità del contenuto del provvedimento censurato alle materie di attribuzione provinciale - Non sanabilità della lacuna riscontrata negli atti successivi all'introduzione del giudizio - Inammissibilità del conflitto.
È inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione ad un'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, per ritenuta lesione delle proprie competenze normative e amministrative riconosciute dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» e in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», nonché delle competenze riconosciute degli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, applicabili per effetto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto tali competenze possano risultare più ampie di quelle statutarie, particolarmente in relazione alla materia «tutela della salute». Il ricorrente ha omesso di esplicitare il presupposto logico della lamentata lesione, concernente la ascrivibilità o meno del contenuto del provvedimento censurato alle materie di attribuzione provinciale evocate; motivazione tanto più necessaria posto che le singole prescrizioni dell'ordinanza in questione non presentano contenuto omogeneo; tale lacuna, non sanabile negli atti successivi all'introduzione del giudizio, si traduce in una palese carenza di motivazione del ricorso.