Segreto di Stato - Principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia - Perdurante attualità, pur a seguito della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 124 del 2007.
Va affermata la perdurante attualità dei principi tradizionalmente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di segreto di Stato, pur a seguito della introduzione delle nuove disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124. La disciplina del segreto involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale e alla propria indipendenza, interesse che trova espressione nell'art. 52 Cost. in relazione agli artt. 1 e 5 Cost. Il segreto in oggetto pone necessariamente un problema di interferenza con altri principi costituzionali, inclusi quelli che reggono la funzione giurisdizionale: in quest'ambito, l'apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. In materia, il Presidente del Consiglio gode di un ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi sindacato giurisdizionale, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica.
- I precedenti interventi della Corte costituzionale in tema di segreto, citati, sono le sentenze n. 410 e n. 110/1998, n. 86/1977 e n. 82/1976.