Sentenza 92/2023 (ECLI:IT:COST:2023:92)
Massima numero 45606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  08/03/2023;  Decisione del  08/03/2023
Deposito del 11/05/2023; Pubblicazione in G. U. 17/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45601  45602  45603  45604  45605  45607  45608


Titolo
Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Norme della Regione Siciliana - Reclutamento di assistenti sociali a livello locale - Autorizzazione ai comuni ad avviare le relative procedure - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Carente ricostruzione del quadro normativo statale - Inammissibilità della questione. (Classif. 131003).

Testo

È dichiarata inammissibile, per carente ricostruzione del quadro normativo statale, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che autorizza i comuni siciliani ad avviare procedure di reclutamento per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, per le quali sia consentito valorizzare, con apposito punteggio, la professionalità maturata con forme contrattuali flessibili nella pubblica amministrazione. Il ricorrente non si è confrontato con l'articolata disciplina che regola il meccanismo di finanziamento, a carico dello Stato, delle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei comuni. (Precedente: S. 84/2022 - mass. 44760).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  25/05/2022  n. 13  art. 13  co. 21

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte