Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Norme della Regione Siciliana - Reclutamento di assistenti sociali a livello locale - Autorizzazione ai comuni ad avviare le relative procedure - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Carente ricostruzione del quadro normativo statale - Inammissibilità della questione. (Classif. 131003).
È dichiarata inammissibile, per carente ricostruzione del quadro normativo statale, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che autorizza i comuni siciliani ad avviare procedure di reclutamento per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, per le quali sia consentito valorizzare, con apposito punteggio, la professionalità maturata con forme contrattuali flessibili nella pubblica amministrazione. Il ricorrente non si è confrontato con l'articolata disciplina che regola il meccanismo di finanziamento, a carico dello Stato, delle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei comuni. (Precedente: S. 84/2022 - mass. 44760).