Segreto di Stato - Decreto di rinvio a giudizio di funzionari del Sismi e di agenti di un servizio straniero per il sequestro di persona perpetrato ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Adozione anche sulla base di documenti parzialmente coperti da segreto di Stato - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano - Ricorso incidentale proposto nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano, successivamente alla ordinanza di ammissibilità del conflitto - Inammissibilità di iniziative "in via incidentale" da parte di soggetti "resistenti" in un giudizio ritualmente instaurato - Inammissibilità del ricorso incidentale.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione al decreto di rinvio a giudizio di alcuni funzionari del SISMI e di agenti di un servizio straniero per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, è inammissibile il ricorso per conflitto proposto in via incidentale, nell'interesse della sezione GIP, dal Presidente della Sezione stessa e dal GIP assegnatario del procedimento, poiché detta iniziativa processuale, di fatto, verrebbe ad alterare la strutturazione necessariamente bifasica che contraddistingue il giudizio per conflitto tra poteri dello Stato.
- Sul punto v., citata, sentenza n. 116/2003.
- Sul fatto che l'avvenuto esaurimento della fase di giudizio dinanzi all'ufficio comporta che l'organo non sia legittimato ad esprimere la volontà del potere cui appartiene v., citate, ordinanze n. 127/2006 e n. 144/2000.