Segreto di Stato - Richiesta di rinvio a giudizio e decreto che dispone il giudizio nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Utilizzazione, nella forma non protetta da omissis , di documenti legittimamente sequestrati nel corso di attività di perquisizione e successivamente parzialmente segretati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano - Menomazione delle prerogative del ricorrente in ordine all'apposizione del segreto - Accoglimento parziale del ricorso - Annullamento degli atti processuali nelle parti corrispondenti agli omissis e alle obliterazioni di intestatari, destinatari e denominazioni di uffici - Competenza dell'autorità giudiziaria a valutare gli effetti dell'annullamento sui giudizi pendenti.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione alla utilizzazione, nella richiesta di rinvio a giudizio - del 5 dicembre 2006 - e nel decreto che dispone il giudizio - del 16 febbraio 2007 - nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, di documenti legittimamente sequestrati nel corso di attività di perquisizione e successivamente parzialmente secretati, senza che sia stata adottata la forma protetta da omissis, deve essere accolto parzialmente il ricorso, con conseguente annullamento dei suddetti atti processuali nelle parti corrispondenti agli omissis e alle obliterazioni degli intestatari, dei destinatari e delle denominazioni di uffici. Posto che i documenti de quibus sono stati legittimamente sequestrati presso gli uffici del SISMI nel luglio 2006 e che il successivo 31 ottobre il SISMI ha trasmesso all'Autorità giudiziaria altra copia di quella documentazione, recante gli omissis, così opponendo formalmente il segreto sulle parti obliterate, l'Autorità procedente avrebbe dovuto o sostituire gli atti con quelli recanti gli omissis ovvero attivare la procedura diretta alla eventuale conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio, ma non poteva, come, viceversa, ha fatto, ignorare l'opposizione del segreto. Di conseguenza, si rileva nella specie un vulnus alle prerogative riconosciute al Presidente del Consiglio in tema di segreto di Stato, in quanto l'Autorità giudiziaria procedente avrebbe dovuto adottare tutte le cautele per impedire che le copie non "omissate" dei documenti permanessero nel normale circuito divulgativo del processo. Gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza debbono, peraltro, essere limitati ai provvedimenti che siano stati riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del giudizio costituzionale per conflitto, spettando all'autorità giurisdizionale investita del giudizio valutare le conseguenze dell'annullamento sul piano processuale.
- Sul fatto che gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza debbano limitarsi ai provvedimenti lesivi degli interessi oggetto del giudizio per conflitto v., citate, sentenze n. 451/2005 e n. 263/2003.
- Sul fatto che spetta all'autorità giudiziaria procedente valutare in concreto gli effetti dell'annullamento sul piano processuale v., citate, sentenze n. 451/2005 e n. 284/2004.
- La declaratoria di inutilizzabilità nel processo degli atti acquisiti in violazione della disciplina del segreto è compiuta in ragione dei principi costituzionali posti a tutela del segreto e non in applicazione di norme processuali: così sentenza n. 487/2000 e ordinanza n. 344/2000, citate.