Segreto di Stato - Procedimento penale a carico di funzionari del Sismi ed agenti dei servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Richiesta e assunzione di incidente probatorio avente ad oggetto anche temi (relazioni tra servizi italiani e servizi stranieri di intelligence ) coperti da segreto di Stato - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano - Accoglimento parziale del ricorso - Annullamento della richiesta e dell'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio, nonché del verbale di assunzione della prova - Inutilizzabilità delle risultanze probatorie acquisite attraverso detto incidente.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione alla richiesta e all'assunzione, nel procedimento penale a carico di funzionari del SISMI e di agenti dei servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, di incidente probatorio avente ad oggetto anche temi (relazioni tra servizi italiani e stranieri di intelligence) coperti da segreto di Stato, deve essere accolto parzialmente il ricorso e affermato che non spettava al Procuratore della Repubblica e al GIP chiedere, ammettere ed espletare detto incidente probatorio, con conseguente annullamento dei relativi atti processuali nelle parti corrispondenti, nonché degli atti emanati ai sensi degli artt. 416 e 429 cod. proc. pen. in quanto fondati sulle risultanze dell'incidente probatorio colpite dalla declaratoria di annullamento, e con conseguente inutilizzabilità delle risultanze probatorie acquisite attraverso detto incidente. Infatti, l'Autorità giudiziaria, seppur libera di indagare, accertare e giudicare il fatto di reato, non poteva, però, avvalersi di quelle fonti di prova che vertevano in tema di rapporti tra servizi italiani e stranieri, rapporti che, sin dalla nota del Presidente del Consiglio 30 luglio 1985, ben conosciuta in quel momento, erano da ritenersi coperti dal segreto.