Segreto di Stato - Attività di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar e conseguente richiesta di rinvio a giudizio di funzionari del Sismi e di agenti di un servizio straniero - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Lamentato esercizio di "indebite pressioni" sugli indagati affinché rivelassero il segreto di Stato da loro opposto e denunciata attività di intercettazione "a tappeto" sulle utenze telefoniche intestate al Sismi - Riferimento a condotte non tutelabili mediante l'istituto del conflitto tra poteri - Limiti alla utilizzabilità processuale del contenuto delle intercettazioni.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione a "indebite pressioni" che, nel corso dell'attività di indagine sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, sarebbero state esercitate sugli indagati affinché rivelassero il segreto di Stato da loro opposto, ed in relazione ad attività di intercettazione "a tappeto" sulle utenze telefoniche intestate al SISMI, non possono ritenersi fondate le censure mosse, avendo le stesse ad oggetto condotte non tutelabili mediante l'istituto del conflitto tra poteri dello Stato. Sotto il profilo della utilizzabilità processuale del contenuto delle intercettazioni, l'Autorità giudiziaria non potrà porre a fondamento delle sue determinazioni elementi conoscitivi che risultassero coperti dal segreto di Stato.
- Sul punto, citata, sentenza n. 110/1998.