Segreto di Stato - Procedimento penale nei confronti di funzionari del Sismi ed agenti di servizi stranieri per il sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Note del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma del segreto di Stato opposto da testimoni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano - Denunciata violazione del principio di legalità e di proporzionalità, dell'anteriorità della segretazione e di correttezza e lealtà - Insussistenza - Spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di apporre e confermare il segreto ed emettere le note contestate.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle note con le quali, il 6 ottobre 2008 e il 15 novembre 2008, quest'ultimo ha confermato il segreto di Stato opposto da due testi nel procedimento penale a carico di funzionari del SISMI e di agenti di servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, deve essere respinto il ricorso e affermato che spettava al Presidente del Consiglio l'emissione dei suddetti atti. Nessuna ambiguità può ravvisarsi nella determinazione del Presidente del Consiglio di conferma del segreto su una particolare domanda che verteva sul tipo di relazioni fra SISMI e CIA, in ordine alle quali era stato da tempo posto il segreto. Non c'è neppure violazione del principio dell'anteriorità della secretazione, operativa già in seguito a direttiva del 30 luglio 1985, successivamente confermata. Infine, le censure di mancato rispetto dei principi di legalità e proporzionalità tendono a sollecitare un sindacato sulle ragioni della secretazione, ragioni che, però, sono il risultato di una valutazione discrezionale che supera l'ambito della discrezionalità puramente amministrativa perché tocca la salus rei publicae, e che non possono essere oggetto di sindacato.
- Sulla discrezionalità nell'apposizione del segreto v., citata, sentenza n. 86/1977.