Sentenza 107/2009 (ECLI:IT:COST:2009:107)
Massima numero 33326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33325  33327  33328  33329  33330


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Interventi finanziari a carico dello Stato per il rientro dai deficit sanitari regionali - Ricorso della Regione Veneto - Asserito contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, con pregiudizio della "tutela della salute" - Questioni non implicanti lesione di competenze regionali - Inammissibilità.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevate per asserita violazione degli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, trattandosi di parametri diversi da quelli ricavabili dal titolo V della parte seconda della Costituzione e dunque non attinenti specificamente alla produzione di fonti normative, poiché la loro evocazione non risulta, prima facie, destinata a far valere una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti» alla Regione ricorrente.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 216 del 2008, punto 4, del Considerato in diritto.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 46

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 47

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 48

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 49

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte