Sentenza 107/2009 (ECLI:IT:COST:2009:107)
Massima numero 33327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33325  33326  33328  33329  33330


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Interventi finanziari a carico dello Stato per il rientro dai deficit sanitari regionali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata ingerenza dello Stato nell'esercizio della potestà legislativa regionale - Genericità della censura, con conseguente difetto di interesse, attuale e concreto, a proporre impugnazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per difetto di interesse, attuale e concreto, a proporre impugnazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata per asserita violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la ricorrente si è limitata a dolersi del contenuto della impugnata disciplina, senza l'affermazione di un proprio autonomo titolo ad emanare quella stessa normativa, e dunque della lesione della sua sfera di competenza; dal che consegue che la ricorrente nessuna utilità diretta ed immediata potrebbe trarre, sul piano sostanziale, da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della contestata disciplina legislativa statale, per violazione del parametro in questione.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 216 del 2008 punti 6 e 7, del Considerato in diritto.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 46

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 47

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 48

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 49

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32