Sentenza 107/2009 (ECLI:IT:COST:2009:107)
Massima numero 33328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33325  33326  33327  33329  33330


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Interventi finanziari a carico dello Stato per il rientro dai deficit sanitari regionali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta indebita interferenza nella gestione organizzativa della sanità - Insussistente incidenza sulle funzioni amministrative regionali - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata per asserita violazione dell'art. 118 della Costituzione. Non si versa nella specie in un'ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, bensì di un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo, destinato ad interessare soggetti diversi dalla Regione ricorrente; sicché lo stesso risulta privo di un'incidenza - se non mediata - sulle funzioni amministrative della ricorrente.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 216 del 2008, punto 7, del Considerato in diritto.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 46

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 47

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 48

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 49

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte