Sentenza 107/2009 (ECLI:IT:COST:2009:107)
Massima numero 33328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Interventi finanziari a carico dello Stato per il rientro dai deficit sanitari regionali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta indebita interferenza nella gestione organizzativa della sanità - Insussistente incidenza sulle funzioni amministrative regionali - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Interventi finanziari a carico dello Stato per il rientro dai deficit sanitari regionali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta indebita interferenza nella gestione organizzativa della sanità - Insussistente incidenza sulle funzioni amministrative regionali - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata per asserita violazione dell'art. 118 della Costituzione. Non si versa nella specie in un'ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, bensì di un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo, destinato ad interessare soggetti diversi dalla Regione ricorrente; sicché lo stesso risulta privo di un'incidenza - se non mediata - sulle funzioni amministrative della ricorrente.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 216 del 2008, punto 7, del Considerato in diritto.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 46
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 47
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 48
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 49
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte