Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Interventi finanziari a carico dello Stato per il rientro dai deficit sanitari regionali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata per asserita violazione dell'art. 119 della Costituzione, risultando l'insussistenza di una astratta idoneità della disciplina in contestazione ad influire sull'autonomia finanziaria delle Regioni. Infatti, quello previsto dalle norme impugnate è un intervento finanziario a carico dello Stato per il rientro dai deficit sanitari regionali che, da un lato, favorisce altre Regioni, rispetto alla ricorrente, e, dall'altro, è effettuato con oneri a carico della fiscalità generale, sicché la eventuale caducazione di tali norme non comporterebbe» - stante l'assenza di un fondo sanitario nazionale destinato esclusivamente al finanziamento della spesa sanitaria - la ridistribuzione di maggiori risorse in favore di tutte le Regioni; peraltro, nell'attuale fase di perdurante inattuazione della citata disposizione costituzionale (art. 119 Cost.), le Regioni sono legittimate a contestare interventi legislativi dello Stato, concernenti il finanziamento della spesa sanitaria, soltanto qualora lamentino una diretta ed effettiva incisione della loro sfera di autonomia finanziaria; evenienza, questa, neppure dedotta in giudizio.
In senso analogo, v. la citata sentenza n. 216/2008, punto 7, del Considerato in diritto.