Sentenza 107/2009 (ECLI:IT:COST:2009:107)
Massima numero 33330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33325  33326  33327  33328  33329


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Interventi finanziari a carico dello Stato per il rientro dai deficit sanitari regionali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Insussistente obbligo di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio dell'attività legislativa - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata per asserita violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), per carenza di interesse al ricorso, stante la rilevata insussistente astratta idoneità della disciplina in contestazione ad influire sull'autonomia finanziaria delle Regioni; e ciò a prescindere dal rilievo che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione.

Sull'insussistente obbligo di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio dell'attività legislativa, v, le citate sentenze n. 371, n. 222, n. 159/2008, sentenza n. 401/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 46

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 47

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 48

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 49

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte