Sentenza 108/2009 (ECLI:IT:COST:2009:108)
Massima numero 33331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33332  33333  33334  33335  33336  33337


Titolo
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza derivante dalla asserita inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo - Reiezione.

Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Non è infatti motivata in modo convincente la tesi - su cui l'eccezione è basata - della inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo, derivante dal fatto che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto spontaneamente alla rivalutazione delle prove dell'esame di abilitazione, dato, invece, che la commissione si è limitata ad eseguire la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalle prove orali.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/06/2005  n. 115  art. 4  co. 2

legge  17/08/2005  n. 168  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte