Sentenza 108/2009 (ECLI:IT:COST:2009:108)
Massima numero 33331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Titolo
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza derivante dalla asserita inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo - Reiezione.
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza derivante dalla asserita inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo - Reiezione.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Non è infatti motivata in modo convincente la tesi - su cui l'eccezione è basata - della inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo, derivante dal fatto che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto spontaneamente alla rivalutazione delle prove dell'esame di abilitazione, dato, invece, che la commissione si è limitata ad eseguire la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalle prove orali.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Non è infatti motivata in modo convincente la tesi - su cui l'eccezione è basata - della inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo, derivante dal fatto che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto spontaneamente alla rivalutazione delle prove dell'esame di abilitazione, dato, invece, che la commissione si è limitata ad eseguire la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalle prove orali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/06/2005
n. 115
art. 4
co. 2
legge
17/08/2005
n. 168
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte