Sentenza 108/2009 (ECLI:IT:COST:2009:108)
Massima numero 33333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Titolo
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per asserita perplessità e contraddittorietà - Reiezione.
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per asserita perplessità e contraddittorietà - Reiezione.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per asserita perplessità e contraddittorietà, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Invero, l'ordinanza di rimessione, pur riportando anche letteralmente le censure già contenute in precedente ordinanza dello stesso giudice a quo, consente di identificare agevolmente le censure stesse. Né il fatto che altri giudici avessero precedentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione impediva al collegio rimettente di sollevarla e alla Corte di esaminarla nel merito.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per asserita perplessità e contraddittorietà, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Invero, l'ordinanza di rimessione, pur riportando anche letteralmente le censure già contenute in precedente ordinanza dello stesso giudice a quo, consente di identificare agevolmente le censure stesse. Né il fatto che altri giudici avessero precedentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione impediva al collegio rimettente di sollevarla e alla Corte di esaminarla nel merito.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/06/2005
n. 115
art. 4
co. 2
legge
17/08/2005
n. 168
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte