Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio, della parità delle parti del processo, del diritto di difesa e della non limitabilità della tutela giurisdizionale - Esclusione - Non irragionevolezza del bilanciamento di interessi operato dalla norma censurata - Limitata compressione del diritto di difesa dell'amministrazione, in funzione di tutela dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. La disposizione censurata - che non contiene una norma di sanatoria e non si applica ai concorsi pubblici - mira a rendere irreversibili gli effetti dell'accertamento positivo dell'idoneità a svolgere la professione, compiuto in base a provvedimenti giurisdizionali (anche cautelari) o di autotutela amministrativa, preservando l'abilitazione così conseguita e l'attività professionale eventualmente già intrapresa dal risultato del processo avviato per contestare l'esito negativo del precedente accertamento. In tal modo, il legislatore ha operato un bilanciamento non irragionevole dei rilevanti interessi contrapposti, accordando una particolare tutela all'affidamento del cittadino e all'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di difesa dell'Amministrazione e di una dissimmetria tra le posizioni delle parti del processo amministrativo, giustificabile alla luce dell'art. 113 Cost.
- Nel senso che il principio di parità tra le parti nel processo non comporta necessariamente l'identità dei rispettivi poteri processuali, purché le dissimmetrie siano sorrette da una razionale giustificazione, v., citate, sentenze n. 26 del 2007 e n. 85 del 2008.