Sentenza 108/2009 (ECLI:IT:COST:2009:108)
Massima numero 33335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Titolo
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della par condicio tra gli esaminandi, contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della par condicio tra gli esaminandi, contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Tale disposizione, infatti, non viola la par condicio tra gli esaminandi, perché si applica a tutti i candidati e non produce alcuna disparità di trattamento tra quelli che si trovino nella stessa posizione. Sotto il profilo della ragionevolezza, poi, l'effetto di porre un limite temporale alla conclusione della vicenda giudiziaria relativa al precedente accertamento negativo di idoneità all'esercizio della professione è proprio lo scopo, non irragionevole, della disposizione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Tale disposizione, infatti, non viola la par condicio tra gli esaminandi, perché si applica a tutti i candidati e non produce alcuna disparità di trattamento tra quelli che si trovino nella stessa posizione. Sotto il profilo della ragionevolezza, poi, l'effetto di porre un limite temporale alla conclusione della vicenda giudiziaria relativa al precedente accertamento negativo di idoneità all'esercizio della professione è proprio lo scopo, non irragionevole, della disposizione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/06/2005
n. 115
art. 4
co. 2
legge
17/08/2005
n. 168
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte