Buon andamento e imparzialità della P.A. - In genere - Necessità che con l'istituzione degli uffici siano esaminate le necessità concrete dell'amministrazione e siano determinate le attribuzioni del relativo personale - Limite sia al legislatore statale che regionale, anche se ad autonomia speciale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Siciliana che prevede l'assunzione di trecento dirigenti a tempo determinato, in luogo del personale «non dirigenziale» originariamente previsto, sopprime il limite del 20% per la loro assegnazione in distacco presso i comuni e gli altri enti locali e rende quest'ultimo obbligatorio). (Classif. 039001).
L'art. 97, secondo comma, Cost., nel prevedere che l'organizzazione degli uffici pubblici debba assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, viene a limitare sia la discrezionalità del legislatore statale, sia quella del legislatore regionale.
La Regione Siciliana, anche nelle materie in cui è titolare di una potestà legislativa esclusiva - quali quelle concernenti l'«ordinamento degli uffici» o lo «stato giuridico ed economico» del personale (art. 14, comma 1, lett. p e q, dello statuto speciale) - è tenuta ad esercitare le relative competenze «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato» e, quindi, a maggior ragione, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97, secondo comma, Cost.
Il principio di buon andamento - che costituisce il cardine della vita amministrativa e, quindi, la condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale - comporta che, con riguardo alla organizzazione degli uffici e al loro funzionamento, la disciplina si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà rispetto al fine che si vuol perseguire; ne consegue l'obbligo, in relazione alle scelte discrezionali che riguardano l'assunzione del personale, di prendere in esame le necessità concrete dell'amministrazione. (Precedenti: S. 202/2014; S. 376/1993; S. 123/1968).
Il contenuto dell'art. 97, secondo comma, Cost. va collegato con quello successivo, ai sensi del quale nell'ordinamento degli uffici devono essere determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari; tali previsioni sono state considerate dal Costituente come condizioni per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ravvisandovi i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti. Pertanto, il contenuto precettivo dell'art. 97 Cost. esclude che possano istituirsi uffici a cui si assegni un proprio personale senza determinarne, ad un tempo, l'ordinamento e specificarne le attribuzioni. (Precedente: S. 14/1962 - mass. 1462).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost., l'art. 13, comma 68, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che prevede l'assunzione di trecento unità di personale «dirigenziale» a tempo determinato - in luogo di quello «non dirigenziale», originariamente previsto - sopprimendo il limite del 20% per l'assegnazione di detto personale in distacco presso i comuni e gli altri enti locali e rendendo quest'ultimo obbligatorio, e non più facoltativo. La disposizione impugnata dal Governo non ha alcun collegamento con le esigenze funzionali da essa evocate, né risultano le ragioni per cui dover ricorrere alla diversa, e più elevata, qualifica professionale. Risulta, in tal modo, evidente l'incongruenza della scelta operata dal legislatore regionale rispetto al fine che aveva dichiarato di voler perseguire; il principio risulta altresì violato, avendo la disposizione illegittimamente istituito una anomala figura di dirigente a tempo determinato che non trova corrispondenza nell'evoluzione del disegno organizzativo della Regione stessa. Poiché la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima consta esclusivamente nell'eliminazione e nella sostituzione di alcune parole contenute nell'art. 12, commi 1 e 4, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il precetto del medesimo art. 12 rimane in vigore nel testo originario antecedente a tali modifiche). (Precedenti: S. 58/2006; S. 376/1993).