Sentenza 108/2009 (ECLI:IT:COST:2009:108)
Massima numero 33336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Titolo
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della garanzia del giudice naturale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della garanzia del giudice naturale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Da un lato, la decisione favorevole al candidato consegue comunque a un nuovo accertamento di natura amministrativa, anche se quest'ultimo avvenga sulla base di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare. Dall'altro, giudice naturale delle controversie in esame non è solo il Consiglio di Stato, ma anche, in primo grado, il tribunale amministrativo regionale.
Non è fondata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Da un lato, la decisione favorevole al candidato consegue comunque a un nuovo accertamento di natura amministrativa, anche se quest'ultimo avvenga sulla base di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare. Dall'altro, giudice naturale delle controversie in esame non è solo il Consiglio di Stato, ma anche, in primo grado, il tribunale amministrativo regionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/06/2005
n. 115
art. 4
co. 2
legge
17/08/2005
n. 168
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte