Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione amministrativa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sollevata in riferimento agli artt. 24, 113 e 125 Cost., per lamentata violazione del doppio grado di giurisdizione (amministrativa). È vero, infatti, che la Costituzione impedisce di attribuire ai tribunali amministrativi regionali competenze giurisdizionali in unico grado. Tuttavia, la disposizione impugnata, stabilendo l'irreversibilità dell'accertamento di idoneità alla professione, pur se intervenuto a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela amministrativa, non esclude l'appello né impedisce lo svolgimento e la prosecuzione del processo avviato per contestare il precedente accertamento negativo, ma produce un effetto sostanziale, consistente nel consolidamento di un effetto giuridico, che costituisce un limite alla prosecuzione del processo che non sia ancora concluso.
- Sulla impossibilità di attribuire ai Tribunali amministrativi competenze giurisdizionali in unico grado v., citate, sentenze n. 395 del 1988 e n. 8 del 1982.