Reati tributari - Condono fiscale - Esclusione della punibilità quale conseguenza del condono - Asserita violazione delle norme costituzionali in materia di amnistia, trattandosi di legge approvata a maggioranza semplice anziché qualificata - Inconfigurabilità della legge quale amnistia - Conseguente inconferenza del parametro evocato - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi, sollevata in riferimento all'art. 79 Cost. Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, il condono ha natura diversa dall'amnistia; sicché l'atto legislativo di concessione di un condono fiscale, ancorché comporti (a certe condizioni) l'estinzione di reati tributari, non costituisce una legge di amnistia e, pertanto, non deve essere adottato dal legislatore con le maggioranze indicate dall'art. 79 Cost.
Sulla diversità di natura tra condono e amnistia, v. citate sentenze n. 427/1995, n. 196/2004 e n. 369/1988.
In ordine alla non qualificabilità come leggi di amnistia di altri atti altri atti legislativi che determinano lo stesso effetto estintivo del reato prodotto dal condono, v. citata sentenza n. 427/1995.