Reati tributari - Condono fiscale - Esclusione della punibilità quale conseguenza del condono - Asserita irragionevolezza della disciplina denunciata per diversità di trattamento rispetto al condono degli abusi edilizi - Eterogeneità delle ipotesi di condono poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi, sollevata, per irragionevolezza della disciplina denunciata per diversità di trattamento rispetto al condono degli abusi edilizi, in riferimento all'art. 3 Cost. Il rimettente pone a raffronto ipotesi di condono che, pur determinando lo stesso effetto estintivo del reato, restano eterogenee, perché, mentre la normativa sul condono edilizio - anche nel caso in cui esso sia disposto per ragioni contingenti di natura finanziaria - esige necessariamente un peculiare bilanciamento con una pluralità di interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio, il governo del territorio, la tutela del paesaggio, dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), il condono fiscale, invece, è essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze fiscali mediante il parziale pagamento del debito tributario; sicché la rilevata diversità degli interessi costituzionali coinvolti in ciascuno dei due menzionati tipi di condono esclude che la normativa sul condono fiscale debba rispettare le medesime condizioni di ragionevolezza individuate dalla giurisprudenza della Corte per le leggi di condono edilizio e dunque non è di per sé irragionevole che la normativa di condono fiscale persegua i soli contingenti e concorrenti obiettivi propri di detto condono, cioè ridurre il contenzioso (anche potenziale) con i contribuenti e conseguire un immediato introito finanziario, benché in misura ridotta rispetto a quello astrattamente ricavabile.
In tema di condono fiscale, v. citate sentenze n. 416 del 2000; n. 321 del 1995, n. 172 del 1986, n. 33 del 1981; ordinanze n. 402 del 2005, n. 550 del 2000, n. 361 del 1992.