Ordinanza 110/2009 (ECLI:IT:COST:2009:110)
Massima numero 33341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33342


Titolo
Contratto, atto e negozio giuridico - Contratti di locazione di beni immobili - Nullità in caso di omessa registrazione - Denunciata limitazione dell'autonomia contrattuale nonchè violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i contratti di locazione sono nulli se non registrati. L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta diversi difetti di motivazione in quanto il rimettente pone a raffronto tipi negoziali affatto eterogenei (i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, da un lato, e gli altri contratti, dall'altro), senza però motivare adeguatamente in ordine a tale diversità e alla dedotta irragionevolezza delle conseguenze della sanzione della nullità sulle posizioni dei contraenti. Inoltre, non vengono neppure chiarite le ripercussioni della nullità sull'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione finanziaria sotto il profilo della possibilità o meno per la stessa di trattenere le somme eventualmente versate a titolo di imposta di registro, discendendone così una carenza, sul punto, della motivazione relativa alla dedotta irragionevolezza della norma e al suo presunto contrasto con l'ipotizzato diritto fondamentale della persona all'autonomia contrattuale.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 346

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte