Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione del convivente "more uxorio" con cittadino italiano - Mancata previsione - Denunciata lesione dei diritti fondamentali dell'individuo e del principio di tutela della famiglia naturale, nonché violazione del principio di eguaglianza - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui non include, tra le situazioni ostative all'espulsione dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, la convivenza more uxorio con persona di nazionalità italiana. La motivazione sulla rilevanza della questione è carente, non essendo illustrata la ragione per la quale la norma censurata, che regola in via esclusiva il procedimento amministrativo di espulsione, dovrebbe applicarsi immediatamente nel processo penale.
- Sulla manifesta inammissibilità per carenze di motivazione sulla rilevanza v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 259/2008.