Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di adeguata illustrazione delle ragioni delle censure (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disciplina dell'adozione di maggiorenni, laddove non prevede la possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato, promossa in riferimento a parametri evocati in modo apodittico). (Classif. 112003).
Deve ritenersi inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta senza un’adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato. (Precedenti: S. 252/2021 - mass. 44435; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022 - mass. 44943).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, perché priva di qualsivoglia autonoma argomentazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d’appello di Salerno, sez. civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché all’art. 7 CFDUE – dell’art. 299, primo comma, cod. civ., laddove non prevede la possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato. Il giudice a quo, nell’enunciare – nel corpo della motivazione – le questioni su cui si appuntano i suoi dubbi di legittimità costituzionale, e prima di illustrare, in riferimento all’art. 2 Cost., gli argomenti attinenti alla violazione del diritto all’identità personale, si limita ad asserire in maniera apodittica il contrasto anche con gli altri parametri evocati, senza circostanziare e motivare in alcun modo le ragioni di tale violazione).