Impiego pubblico - Legge della Regione Lazio - Dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte costituzionale - Potere della Giunta regionale di deliberare, in alternativa al reintegro nelle cariche, un'offerta di equo indennizzo, con obbligo di adottare tale soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate - Necessità di un nuovo esame sulla perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo .
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., nella parte in cui prevede, per i dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, il potere della Giunta regionale di deliberare, in alternativa al reintegro nelle cariche, un'offerta di equo indennizzo, con obbligo di adottare tale soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata, con la sentenza n. 351 del 2008, la illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate, sicché si rende necessaria da parte del rimettente una nuova valutazione sulla perdurante rilevanza della questione sollevata.