Ordinanza 113/2009 (ECLI:IT:COST:2009:113)
Massima numero 33347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 09/04/2009; Pubblicazione in G. U. 15/04/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Prova testimoniale - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti di una delle parti - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al processo penale - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Prova testimoniale - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti di una delle parti - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al processo penale - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ. censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente ai prossimi congiunti di una delle parti del processo civile di astenersi dall'obbligo di testimoniare. Il rimettente pare fondare il proprio dubbio di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento rispetto al processo penale ma si limita ad enunciare il contenuto delle differenti normative, senza dimostrare in che modo le regole dell'un processo debbano, in ossequio al principio di eguaglianza, costituire paradigma normativo anche per l'altro.
- Sulle differenze fra processo civile e penale v., citate, ordinanza n. 30/2000 e ordinanze n. 78 e n. 500/2002.Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 249
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte