Ordinanza 115/2009 (ECLI:IT:COST:2009:115)
Massima numero 33350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  20/04/2009;  Decisione del  20/04/2009
Deposito del 24/04/2009; Pubblicazione in G. U. 29/04/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, già assolto perché il fatto non sussiste - Obbligo di assistenza difensiva e necessità di riscontri esterni a supporto delle dichiarazioni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 3 e 6, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione dell'art. 192, comma 3, codice di rito anche per le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso o di reato collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il rimettente, infatti, ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo e non ha neppure riportato i capi di imputazione, essendosi limitato alla semplice e astratta enunciazione delle norme di legge violate.

-Sulla manifesta inammissibilità per carenze nella descrizione della fattispecie v, citate, ex plurimis, ordinanze n. 223, 55 e n. 49/2008, n. 45/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 197  co. 3

codice di procedura penale    n.   art. 197  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte