Ordinanza 116/2009 (ECLI:IT:COST:2009:116)
Massima numero 33351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  20/04/2009;  Decisione del  20/04/2009
Deposito del 24/04/2009; Pubblicazione in G. U. 29/04/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Notificazioni all'imputato sottoposto ad amministrazione di sostegno - Esecuzione presso l'amministratore nominato - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'imputato interdetto o inabilitato, violazione dei principi del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. proc. pen. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno siano effettuate all'amministratore nominato, contrariamente a quanto sarebbe previsto per il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato. Il rimettente fonda le censure su una interpretazione errata della norma impugnata, che non prende affatto in considerazione l'ipotesi dell'inabilitazione, ma stabilisce solo che, nel caso in cui il processo sia sospeso perché lo stato mentale dell'imputato non ne consente la cosciente partecipazione ex art. 71 cod. proc. pen., le notificazioni devono essere effettuate anche al curatore nominato sulla base di quest'ultima norma. Questa notificazione integrativa è riferibile tanto agli imputati inabilitati quanto a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno.

-Sulla manifesta infondatezza per erroneità del presupposto interpretativo v., citate, ordinanze n. 114/2007, n. 130/2006, n. 100/2003.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 166  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte