Ordinanza 117/2009 (ECLI:IT:COST:2009:117)
Massima numero 33352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  20/04/2009;  Decisione del  20/04/2009
Deposito del 24/04/2009; Pubblicazione in G. U. 29/04/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Misure di sicurezza - Applicazione anche nei confronti di minori infraquattordicenni senza previsione di alcun limite di età - Lamentata violazione dei diritti inviolabili della persona, del principio di tutela dell'infanzia e della famiglia, delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, del principio del contraddittorio tra le parti nonché lamentata disparità di trattamento tra le garanzie difensive accordate ai maggiorenni e quelle previste a favore di minorenni - Petitum privo dei caratteri di specificità e univocità ed omessa verifica della praticabilità di altre soluzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, laddove consentono l'applicazione di una misura di sicurezza, anche nei confronti di minori infraquattordicenni senza previsione di alcun limite di età. Invero il rimettente omette di indicare in un modo chiaro e puntuale quale o quali interventi vengano richiesti alla Corte in correlazione alle singole censure svolte e così formula un petitum in forma discorsiva, privo dei caratteri di specificità e univocità cui deve essere improntato un quesito di costituzionalità. Inoltre, nel formulare il quesito di costituzionalità, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e non dimostrato, che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, emessa nei confronti del minore di quattordici anni dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 (sentenza con la quale sono state applicate in via provvisoria le misure di sicurezza di cui si discute nel caso di specie) non debba essere preceduta da alcun avviso all'interessato, né da una qualunque forma di contraddittorio: in realtà detta interpretazione non è l'unica possibile, sicché il giudice rimettente non ha verificato preliminarmente la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il superamento di tali dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nel caso di specie.

- Sulla manifesta inammissibilità di una richiesta di intervento additivo di innovazione normativa che implica scelte discrezionali rientranti nella esclusiva competenza del legislatore, con specifico riguardo alla disciplina delle misure di sicurezza, v., citate, ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005, n. 88/2001 e n. 24/1985.

- Sull'inammissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis, sentenza n. 192/2007; ordinanze n. 193/2008 e n. 409/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 206  co. 

codice penale    n.   art. 224  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  22/09/1988  n. 448  art. 37  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  22/09/1988  n. 448  art. 38  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte