Ordinanza 118/2009 (ECLI:IT:COST:2009:118)
Massima numero 33353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/04/2009;  Decisione del  20/04/2009
Deposito del 24/04/2009; Pubblicazione in G. U. 29/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33354


Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo - Sopravvenuta modificazione legislativa - Ininfluenza ratione temporis sulla fattispecie oggetto del giudizio a quo - Rigetto della richiesta di restituzione atti formulata dalla difesa erariale.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo, deve essere disattesa la richiesta di restituzione degli atti al remittente in relazione alle modifiche apportate all'art. 213, comma 2-sexies, tenuto conto che, considerata l'epoca dell'infrazione, la norma de qua continua, ratione temporis, ad applicarsi nel testo originario.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 171  co. 

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 3  co. 

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 213  co. 2

decreto-legge  30/06/2005  n. 115  art. 5  co. 1

legge  17/08/2005  n. 168  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte