Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai responsabili di illeciti di pari o maggiore gravità - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Infatti, in merito alla denunciata disparità di trattamento, almeno in una delle ipotesi evocate quale tertium - artt. 186 e 187 del codice della strada - la confisca è contemplata (confisca di ciclomotore usato per commettere un reato); inoltre, la scelta del legislatore di reprimere più intensamente l'infrazione dell'inosservanza dell'obbligo del casco risponde alla necessità di prevenire i rischi specifici conseguenti alla utilizzazione dei veicoli a due ruote.
-Sulla necessità di prevenire i rischi legati alla circolazione di veicoli a due ruote v., citate, sentenza n. 345/2007 e ordinanza n. 125/2008.