Ordinanza 119/2009 (ECLI:IT:COST:2009:119)
Massima numero 33355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  20/04/2009;  Decisione del  20/04/2009
Deposito del 24/04/2009; Pubblicazione in G. U. 29/04/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Obbligo del pagamento annuale anticipato, in un'unica soluzione, anziché proporzionalmente ai mesi di possesso del veicolo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato - Intervento non consentito alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui obbliga al pagamento annuale anticipato della tassa automobilistica, in un'unica soluzione, e non prevede che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo. Il rimettente chiede alla Corte un intervento additivo a contenuto non costituzionalmente obbligato in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, intervento non consentito al giudice delle leggi.

- Sulla manifesta inammissibilità di interventi additivi a contenuto non costituzionalmente obbligato v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 177 e n. 116/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/12/1982  n. 953  art. 5  co. 

legge  28/02/1983  n. 53  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte