Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Profili penalistici degli abusi edilizi, compresa l'estinzione dei relativi reati - Attribuzione al legislatore statale - Integrale sottrazione a quello regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Umbria che esonera le strutture sanabili in aree terremotate dalla conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione). (Classif. 216021).
I profili penalistici relativi agli abusi edilizi, compresa l’estinzione dei relativi reati derivante dalla sanatoria (art. 45, comma 3, t.u. edilizia), afferiscono alla competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento penale», per cui sono integralmente sottratti al legislatore regionale. (Precedenti: S. 68/2018 – mass. 41443; S. 49/2006; S. 70/2005 – mass. 29218; S. 196/2004).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l’art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 che esonera le strutture non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici – realizzate per sostituire edifici abitativi e produttivi sgomberati per effetto del terremoto del 1997 – dalla conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento della edificazione. I manufatti consentiti o tollerati per fronteggiare l’emergenza alloggiativa causata da eventi sismici, in attesa del recupero di quelli danneggiati, derogano al solo obbligo di edificare previa autorizzazione e non anche alla disciplina sulla vigilanza e il controllo dell’attività urbanistica ed edilizia).