Ordinanza 120/2009 (ECLI:IT:COST:2009:120)
Massima numero 33356
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  20/04/2009;  Decisione del  20/04/2009
Deposito del 24/04/2009; Pubblicazione in G. U. 29/04/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Parlamento europeo - Approvazione da parte del Senato del testo unificato delle proposte di legge concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Previsione di una soglia di sbarramento al 4 per cento nel minimo per l'attribuzione dei seggi - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal partito politico "Lista Consumatori C.O.D.A.CONS." nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Denunciata modificazione della disciplina elettorale nel semestre antecedente la data fissata per le votazioni ed istanza di sospensione dell'atto impugnato - Difetto dei requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal partito politico "Lista Consumatori C.O.D.A.CONS". nei confronti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alla proposta di legge A.C. 22 presentata alla Camera dei Deputati il 29 aprile 2008, approvata (nella versione risultante dall'abbinamento con altre proposte di legge) dalla stessa Camera nella seduta n. 125 del 3 febbraio 2009, recante "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". Non è infatti, ravvisabile nell'associazione ricorrente il requisito soggettivo di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in quanto ai partiti politici - organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche - non può riconoscersi la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali. Difetta, inoltre, anche il requisito oggettivo del conflitto, giacché gli atti impugnati, essendo preordinati esclusivamente ad avviare il procedimento legislativo, sono palesemente inidonei a produrre l'effetto lesivo lamentato dal ricorrente.


Sul difetto di legittimazione soggettiva dei partiti politici a proporre conflitto, vedi, citata, ordinanza n. 79/2006.
Sull'inesistenza del requisito oggettivo del conflitto, in caso di atti preordinati ad avviare il procedimento legislativo, vedi, citate, ordinanze n. 172/1997, n. 45 e n. 44/1983.



Atti oggetto del giudizio

 29/04/2008  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 49

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art.     co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art.     co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 26