Commercio - Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Legge della Regione Veneto - Rilascio delle autorizzazioni in base ai criteri e ai parametri stabiliti dalle Giunte regionali e dai Comuni - Lamentata violazione della competenza legislativa statale di tipo esclusivo in materia di tutela della concorrenza e del principio della libertà d'iniziativa economica privata - Difetto di rilevanza per l'inapplicabilità delle norme denunciate nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29, censurati, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti, trattandosi di disposizioni strumentali all'emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, tali norme non potrebbero in ogni caso essere poste a fondamento della decisione del giudice a quo, sia essa di annullamento che risarcitoria.
- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza derivante da censura di norme che il giudice a quo non deve applicare v., citate, ex pluribus, ordinanze n. 8/2009, n. 286/2001, n. 156/2001.