Commercio - Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Legge della Regione Veneto - Prevista applicabilità in via transitoria, sino all'adozione dei parametri stabiliti dai Comuni, dei criteri attualmente vigenti - Lamentata violazione della competenza legislativa statale di tipo esclusivo in materia di tutela della concorrenza e del principio della libertà d'iniziativa economica privata - Insufficiente riferimento ai parametri invocati con conseguente mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui dispone l'applicabilità in via transitoria dei parametri e dei criteri attualmente vigenti. Infatti, l'ordinanza è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione in quanto non è dato riscontrare un adeguato sviluppo argomentativo del denunciato contrasto con i parametri invocati: il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è infatti conseguente ad un'interpretazione puramente assertiva della disposizione e la denunciata lesione dell'art. 41 Cost. è priva di reale motivazione.
- Sulla manifesta inammissibilità per mancata motivazione della non manifesta infondatezza, conseguente ad un insufficiente riferimento ai parametri invocati, v., ex multis, ordinanze n. 249/2008, n. 114/2007, n. 39/2005, n. 126/2003.