Brevetti, marchi e privative industriali - Procedure di reclamo cautelare iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se riguardanti misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale - Estraneità all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale e non riconducibilità all'attuazione della delega relativa all'istituzione e organizzazione delle sezioni specializzate - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di profili ulteriori.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. (con assorbimento dei profili ulteriori), l'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore. Infatti, la previsione censurata disciplina un oggetto estraneo al contenuto della delega per il "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale", conferita dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002; né, d'altronde, può essere ricondotta alla delega per l'istituzione e la disciplina delle sezioni specializzate, contenuta nell'art. 16 della stessa legge n. 273, poiché non costituisce uno sviluppo coerente del principio direttivo, espresso dal delegante in materia di disposizioni transitorie, di non gravare le sezioni specializzate con un carico iniziale di procedimenti tale da impedirne l'efficiente avvio, e si pone in contrasto con l'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003, che, in attuazione del suddetto principio, aveva assegnato alle sezioni specializzate soltanto i giudizi iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003.
- V., citate, sentenze n. 170 del 2007 e n. 112 del 2008.