Sentenza 125/2009 (ECLI:IT:COST:2009:125)
Massima numero 33365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  22/04/2009;  Decisione del  22/04/2009
Deposito del 30/04/2009; Pubblicazione in G. U. 06/05/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Obbligazioni contributive - Recupero di crediti contributivi concessi per contratti di formazione lavoro a titolo di aiuto di Stato illegittimo - Prescrizione - Ritenuta prevalenza del termine di prescrizione decennale previsto da normativa comunitaria, anziché di quello breve quinquennale - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto - Erroneità del presupposto interpretativo, insufficiente motivazione sulla rilevanza e indeterminatezza del petitum - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione - dell'art. 3, comma 9, lettera a), ultima parte e comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in "combinato disposto" con l'art. 15 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 659/1999, del 22 marzo 1999, sollevata nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione avverso una cartella esattoriale relativa al recupero da parte dell'INPS di agevolazioni contributive, ritenute aiuti di Stato non conformi al Trattato CE con decisione della Commissione europea in data 11 maggio 1999, n. 2000/128/CE, poi confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 7 marzo 2002, causa C-310/99 e ribadita dalla medesima Corte con pronunzia del 1° aprile 2004, causa C-99/02. Il rimettente, dopo avere correttamente affermato che, nel contrasto tra norma interna e norma comunitaria con effetto diretto, il giudice deve applicare la norma comunitaria, previa disapplicazione della norma di diritto nazionale, individua nell'art. 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio la norma comunitaria applicabile nell'ambito dell'azione di recupero, affermando che essa contempla un termine di prescrizione (decennale) destinato a spiegare efficacia non soltanto nei rapporti tra Commissione e Stato membro, ma anche tra quest'ultimo e i beneficiari degli aiuti da recuperare, senza però chiarire in modo sufficiente le ragioni di tale interpretazione, che si rivela anzi non plausibile, in quanto né le norme indicate né la pronuncia della Commissione confortano l'opzione ermeneutica adottata dal rimettente; al contrario, per più aspetti la smentiscono, tant'è che la decisione della Commissione non contesta affatto il principio che per gli aiuti illegali e incompatibili si applichino le procedure del diritto nazionale, che prevede termini di prescrizione, ma si limita a ribadire che le disposizioni del diritto nazionale non vanno applicate in modo da rendere impossibile la ripetizione degli aiuti; sicché il rimettente ha omesso di considerare i profili ora indicati e tale omissione, rendendo non plausibile l'individuazione dell'art. 15 del citato regolamento comunitario come norma applicabile nell'ambito dell'azione di recupero proposta dallo Stato membro nei confronti del beneficiario degli aiuti ritenuti incompatibili, si traduce in erroneità del presupposto interpretativo, già di per sé idonea ad integrare una ragione d'inammissibilità della questione sollevata. Altro profilo di inammissibilità consiste nel difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione circa l'applicabilità, alla fattispecie oggetto del giudizio principale, del termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 per le obbligazioni contributive; il giudice a quo, infatti, non ha approfondito la rilevanza, ai fini dell'individuazione della natura dell'obbligazione, della sua finalità di porre rimedio alla violazione del diritto comunitario, in quanto diretta al recupero di aiuti di Stato accertati in via definitiva come illegittimi da una decisione della Commissione e da due sentenze della Corte di giustizia (ordinanza n. 36 del 2009, con riguardo all'ipotesi di esenzioni fiscali), affermando in modo apodittico che la pretesa vantata dall'Inps andrebbe ricondotta nella categoria delle obbligazioni contributive, peraltro dopo aver rilevato che la relativa fonte era nel diritto comunitario; inoltre il giudice rimettente trascura di precisare le ragioni che lo inducono ad escludere, in difetto di uno specifico termine breve di prescrizione in ordine al recupero degli aiuti di Stato, il ricorso al termine ordinario decennale. Siffatte carenze, rendendo incerto il presupposto interpretativo ed impedendo il dovuto controllo sulla applicabilità della norma oggetto della questione di costituzionalità, comportano l'inammissibilità della stessa per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Anche la prospettazione di un "combinato disposto" tra l'art. 3, commi 9, lettera a), ultima parte, e 10 della legge n. 335 del 1995 e l'art. 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 risulta viziata sul piano giuridico perché si risolve nella fusione di due norme destinate invece a restare distinte, in quanto appartenenti ad ordinamenti diversi, pur se coordinati, e che non sono suscettibili di essere lette in combinazione, appunto perché tra loro contrastanti; ne consegue che non è stata individuata correttamente la disposizione da sottoporre allo scrutinio di legittimità costituzionale, giungendo quindi a formulare un petitum che, invece di essere espresso in termini puntuali e specifici, risulta erroneo nell'individuazione dei presupposti interpretativi, ed insufficientemente determinato.

Sulla inammissibilità della questione per erroneità del presupposto interpretativo, v. citate sentenza n. 390/2008 e ordinanze n. 447/2008, n. 63/2007 e n. 109/2006.

In tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, v. citate sentenze n. 168/1991, n. 170/1984 e n. 183/1973.

Sulla indeterminatezza del petitum, v. citate sentenza n. 325/2008 e ordinanze n. 393/2007 e n. 279/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 335  art. 3  co. 9

legge  08/08/1995  n. 335  art. 3  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte