Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione se la Corte di cassazione ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, del giusto processo, del giudice naturale precostituito per legge e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112 Cost. nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, al termine delle indagini, debba formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata esclusa dal tribunale del riesame con decisione non impugnata mediante ricorso per cassazione e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo. Infatti, con sentenza n. 121/2009, successiva alle ordinanze di rimessione, la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, con la conseguenza che le questioni oggi in esame sono divenute prive di oggetto.
- Nello stesso senso v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 269/2008, n. 290 e n. 34/2002.
- V. sentenza n. 121/2009, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 405 cod. proc. pen.