Ordinanza 127/2009 (ECLI:IT:COST:2009:127)
Massima numero 33368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
22/04/2009; Decisione del
22/04/2009
Deposito del 30/04/2009; Pubblicazione in G. U. 06/05/2009
Massime associate alla pronuncia:
33367
Titolo
Circolazione stradale - Violazione dei limiti di velocità - Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche - Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalità - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del diritto di difesa e del principio della parità delle parti - Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Censura prospettata, altresì, in modo assertivo e contraddittorio - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Violazione dei limiti di velocità - Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche - Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalità - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del diritto di difesa e del principio della parità delle parti - Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Censura prospettata, altresì, in modo assertivo e contraddittorio - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. L'ordinanza di rimessione, infatti, manca di un'adeguata descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio ed, inoltre, difetta di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel processo a quo. Né tale lacuna è emendabile attraverso l'esame diretto del fascicolo principale. La questione, poi, è contraddittoria, avendola il rimettente prospettata in antitesi con la premessa interpretativa.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. L'ordinanza di rimessione, infatti, manca di un'adeguata descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio ed, inoltre, difetta di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel processo a quo. Né tale lacuna è emendabile attraverso l'esame diretto del fascicolo principale. La questione, poi, è contraddittoria, avendola il rimettente prospettata in antitesi con la premessa interpretativa.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, vedi, citate, ordinanze n. 15/2009 e n. 441/2008.
- Sull'impossibilità per la Corte di accedere al fascicolo del giudizio principale al fine di valutare la rilevanza della questione, vedi, citate, ordinanze n. 395/2008 e n. 251/2007.
- Sulla manifesta inammissibilità per contraddittorietà della questione proposta, vedi, citata, ordinanza n. 252/2008.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 45
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte