Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Concessione in relazione ad una sentenza nella quale l'applicazione del beneficio sia stata negata per l'esistenza di precedente condanna poi revocata per violazione del divieto del ne bis in idem - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena in relazione ad una sentenza nella quale l'applicazione del beneficio sia stata negata esclusivamente a causa dell'esistenza di una precedente sentenza di condanna poi revocata per violazione del divieto del ne bis in idem. Nel caso di specie, infatti, si è al cospetto di una evenienza patologica - avendo chiesto il condannato che tra le sentenze divenute irrevocabili venisse eseguita quella a lui meno favorevole (ossia quella che ha inflitto una pena più severe e negato il benefico della pena sospesa) - che non può costituire il presupposto per far valere un'illegittimità riferita alla lesione del principio di eguaglianza. Va escluso, pertanto, che con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio sia costituzionalmente ipotizzabile un intervento volto a riequilibrare la relativa disciplina rispetto a quella stabilita per le ipotesi contemplate dagli artt. 671, comma 3, e 673, comma 1, cod. proc. pen., evocati dal rimettente quali tertia comparationis.
- Sull'ininfluenza, ai fini della violazione dell'art. 3 Cost., delle situazioni di disparità di mero fatto, v. citate ex plurimis, sentenze n. 86/2008 e n. 416/1996; ordinanza n. 385/2008.